Art. 2
In vigore dal 25 giu 1948
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1 luglio 1947, a termini dell'art. 25, titolo VI del suddetto Accordo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addì 10 aprile 1948
DE NICOLA
DE GASPERI - SFORZA - DEL VECCHIO - MERZAGORA - TREMELLONI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1948
Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 135. - FRASCA
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-10;772#art-2