Art. 3
In vigore dal 14 mag 1948
Il personale che, alla data del presente decreto, trovasi in servizio presso i collegi indicati negli articoli precedenti, passa alle dipendenze degli enti ai quali i collegi stessi sono stati rispettivamente assegnati, secondo le norme da determinarsi nei regolamenti organici degli enti medesimi.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-10;421#art-3