Art. 1

In vigore dal 26 mag 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948: Articolo unico. Al personale civile e militare delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, che debba recarsi in Comune diverso da quello ove si trova la sede dell'ufficio, per partecipare alla elezione della Camera, dei Deputati e del Senato della Repubblica, compete il rimborso delle spese di trasporto e l'indennità di missione ai sensi delle disposizioni in vigore e nei limiti di tempo che saranno stabiliti dal Ministro per il tesoro con proprio decreto. La concessione delle anzidette agevolazioni e subordinata alla presentazione di un documento dal quale risulti l'avvenuto esercizio del voto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 10 aprile 1948 DE NICOLA DE GASPERI - SCELBA - DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1948 Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 18. - FRASCA
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-10;400#art-1

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Art. 1 Concessione del trattamento di missione al personale statale che si reca a votare in un Comune diverso da quello dove presta servizio. — Testo vigente | Portale Normativo