Art. 3

In vigore dal 6 mag 1948
Le indennità per i presidenti di Corte di assise e per i consiglieri ed i giudici istruttori, stabilite nella tabella Q annessa al vigente ordinamento giudiziario, sono elevate alle misure indicate nella tabella D allegata al presente decreto, vistata dai Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia e per il tesoro.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-10;375#art-3

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