Art. 1

In vigore dal 6 set 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'industria e commercio, per il tesoro, per le finanze, per il commercio con l'estero e per i lavori pubblici; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948: . Piena ed intera esecuzione è data allo scambio di Note del 26 e 27 settembre 1947 fra l'Italia e la Svizzera relative alla cessione di energia elettrica.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-10;1133#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo