Art. 2

In vigore dal 10 giu 1948
Alle gestioni per l'educazione ed istruzione degli orfani e per le colonie estive, di cui all'art. 4 della legge 18 ottobre 1942, n. 1408, modificato con l' del decreto legislativo 21 settembre 1947, n. 1088, sono iscritti anche i supplenti postali telegrafici. IL contributo da, questi dovuto sarà fissato con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con quello per il tesoro.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-09;523#art-2

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Art. 2 Ricostruzione e riparazione degli immobili degli Istituti postelegrafonici distrutti o danneggiati per eventi di guerra ed in seguito ad occupazione di truppe nazionali, alleate o nemiche. — Testo vigente | Portale Normativo