Art. 2
In vigore dal 10 giu 1948
Alle gestioni per l'educazione ed istruzione degli orfani e per le colonie estive, di cui all'art. 4 della legge 18 ottobre 1942, n. 1408, modificato con l' del decreto legislativo 21 settembre 1947, n. 1088, sono iscritti anche i supplenti postali telegrafici.
IL contributo da, questi dovuto sarà fissato con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con quello per il tesoro.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-09;523#art-2