Art. 2

In vigore dal 15 mag 1948
L'eccezionalità dell'evento e il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici giudiziari sono determinati con decreto del Ministro di grazia e giustizia da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-09;437#art-2

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