Art. 2

In vigore dal 17 apr 1948
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 9 aprile 1948 DE NICOLA DE GASPERI - CORBELLINI - SFORZA -- SCELBA FANFANI - DEL VECCHIO - Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 15 aprile 1948 Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 110. - FRASCA
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-09;263#art-2

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Art. 2 Facilitazioni di viaggio a favore degli emigrati per motivi di lavoro che rimpatriano per le elezioni della Camera dei Deputati. — Testo vigente | Portale Normativo