Art. 8

In vigore dal 18 apr 1948
Il personale del ruolo dei Servizi speciali, sarà inquadrato nei ruoli di gruppo B, istituiti col presente provvedimento, sia per i Servizi che per il Commissariato per il turismo, nella proporzione di cui al secondo comma dell'articolo precedente. Il personale del ruolo tecnico (gruppo A) e del ruolo dei Servizi sussidiari (gruppo C) è conservato nei rispettivi ruoli, i quali si estingueranno con le vacanze che mano mano si verificheranno nei gradi meno elevati ed è destinato sia ai Servizi che al Commissariato nella proporzione predetta. Il posto di assistente alla vigilanza è parimenti conservato ad esaurimento e rimane addetto ai Servizi della Presidenza.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-08;274#art-8

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