Art. 1

In vigore dal 18 apr 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per gli affari esteri e per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948: . Le attribuzioni demandate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di cinematografia, teatro e spettacoli in genere, nonché in materia di stampa e di radio e quelle spettanti all'Ufficio della proprietà letteraria artistica e scientifica, sono assolte rispettivamente dalla Direzione generale dello spettacolo, dal Servizio delle informazioni e dall'Ufficio della proprietà letteraria artistica e scientifica che vengono all'uopo istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. La Direzione generale dello spettacolo assorbe l'Ufficio centrale della cinematografia, di cui alla legge 16 maggio 1947, n. 379. Il Servizio stampa presso le Rappresentanze diplomatiche all'estero è trasferito al Ministero degli affari esteri.
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