Art. 2

In vigore dal 24 giu 1948
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto dal 15 aprile 1947. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 3 aprile 1948 DE NICOLA DE GASPERI - FACCHINETTI - DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1948 Atti del Governo, registro n. 21, foglio n. 230. - FRASCA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-03;751#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 2 Proroga al 15 aprile 1948 dell'efficacia delle disposizioni contenute negli articoli 10 e 11 della legge 24 marzo 1942, n. 369, concernente modificazioni al testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento degli ufficiali e disposizioni transitorie sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito. — Testo vigente | Portale Normativo