Art. 2

In vigore dal 9 giu 1948
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 2 aprile 1948 DE NICOLA DE GASPERI - TREMELLONI - PELLA Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1948 Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 190. - FRASCA
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-02;607#art-2

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Art. 2 Modificazioni dei diritti di saggi e verificazioni facoltativo di cui agli articoli 115 e 131 dei regolamento sul servizio metrico, approvato con regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242. — Testo vigente | Portale Normativo