Art. 3

In vigore dal 23 apr 1968
All'ispettore generale delle telecomunicazioni spettano nell'ambito dei servizi indicati nel precedente , anche i poteri e le attribuzioni conferiti al direttore generale dal regio decreto 2 luglio 1925, n. 1196, lettere a), b), c), d), i), l), m), e successive modificazioni. --------------- La L. 3 maggio 1967, n. 309 ha disposto (con l') che "Sono elevati di 150 volte i limiti di competenza del direttore generale di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'ispettore generale superiore delle telecomunicazioni rispettivamente stabiliti nello articolo unico del regio decreto 2 luglio 1925, n. 1196, e nell' del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 aprile 1948, n. 432, ratificato con la legge 10 febbraio 1953, n. 81".

Note all'articolo

  • La L. 3 maggio 1967, n. 309 come modificata dalla L. 12 marzo 1968, n. 325 ha disposto (con l'art. 2) che "Sono elevati di due volte i limiti di competenza stabiliti dall'articolo 2 della legge 3 maggio 1967, n. 309".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-02;432#art-3

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