Art. 2

Abrogato
In vigore dal 1 gen 1960
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 29 GENNAIO 1958, N. 645

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Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-01;300#art-2

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Art. 2 Unificazione dell'aliquota dell'imposta di ricchezza mobile sulle retribuzioni dei prestatori d'opera. — Testo vigente | Portale Normativo