Art. 1
In vigore dal 25 mag 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per la difesa, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste, per i trasporti, per le poste e le telecomunicazioni;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 17 marzo 1948:
.
Il termine previsto dagli del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 novembre 1947, n. 1523, concernente la proroga delle disposizioni in materia di distribuzione e consumi dei prodotti industriali nonché in materia di iniziative industriali è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1948.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-27;506#art-1