Art. 3
In vigore dal 1 giu 1949
La spesa, per l'esecuzione delle opere di cui all' del presente decreto sarà imputata sulle somme da stanziarsi per gli esercizi 1948-1949, 1949-1950 e 1950-1951 in applicazione del decreto legislativo del Capo, provvisorio dello Stato 14 settembre 1947, n. 877.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-27;396#art-3