Art. 2

In vigore dal 28 apr 1948
Il rilascio dei biglietti di cui al precedente articolo è subordinato alla presentazione di un documento attestante l'iscrizione ai corsi sopra menzionati ed è limitato alla durata dei corsi stessi.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-27;335#art-2

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