Art. 10
In vigore dal 1 mag 1948
All'art. 275 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, è aggiunto il seguente comma:
"Ai fini dell'accertamento di ufficio e del controllo delle denuncie presentate dai contribuenti, le pubbliche amministrazioni e le ditte private, a richiesta dell'ufficio comunale, sono tenute a fornire le informazioni riguardanti gli stipendi ed emolumenti a qualsiasi titolo corrisposti ai loro dipendenti".
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-26;261#art-10