Art. 1

In vigore dal 22 mag 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il bilancio; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 4 marzo 1948; Articolo unico. Lo stanziamento del capitolo n. 51, dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1947-48, così modificato nella denominazione: "Premi a funzionari ed a guardie di pubblica sicurezza per segnalati servizi di polizia attiva in genere - Premi agli stessi, ai carabinieri e ad altri agenti della Forza pubblica ed a Corpi armati per operazioni di polizia attiva ( del regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1801, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562) - Premi ai carabinieri e alle guardie di pubblica sicurezza per importante risultato di servizio (art. 29 del regio decreto 31 dicembre 1922, n. 1680) Premi agli stessi e ad altri agenti della Forza pubblica per arresto di latitanti, condannati in contumacia, evasi, e per sequestro di armi - Premi straordinari in natura o in contanti al personale di pubblica sicurezza ed al personale dell'Arma dei carabinieri" è aumentato di L. 300.000.000 (lire trecentomilioni). Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque, spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 25 marzo 1948 DE NICOLA DE GASPERI - DEL VECCHIO - EINAUDI Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registro alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1948 Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 208. - FRASCA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-25;377#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Maggiore assegnazione della somma di 300 milioni di lire al capitolo n. 51 "Premi a funzionari e guardie di pubblica sicurezza" del bilancio passivo del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1947-48 con integrazione della intestazione del capitolo anzidetto. — Testo vigente | Portale Normativo