Art. 3
In vigore dal 26 apr 1948
La Commissione è nominata con decreto del Ministro per il tesoro che assegna alla stessa, con le attribuzioni di segretario, un impiegato in servizio presso la Direzione generale dei danni di guerra.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-25;329#art-3