Art. 2
In vigore dal 15 apr 1948
È autorizzata, per l'esercizio finanziario 1947-48, la spesa complessiva di L. 1.100.000.000, di cui L. 1 miliardo, per reclutamento, avviamento ed assistenza dei lavoratori italiani destinati all'estero e L. 100.000.000 per assistenza alle famiglie che vanno a raggiungere i lavoratori emigrati.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addì 25 marzo 1948
DE NICOLA
DE GASPERI - DEL VECCHIO - EINAUDI
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei Conti, addì 31 marzo 1948
Atti del Governo, registro n. 48, foglio n. 131. - FRASCA
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-25;193#art-2