Art. 2
In vigore dal 15 apr 1948
È autorizzata, per l'esercizio finanziario 1947-48, la spesa complessiva di L. 65 miliardi, di cui L. 60 miliardi per "Fondo per l'approvvigionamento del Paese sui mercati esteri mediante l'utilizzo delle disponibilità statali di valuta estera", ai sensi del regio decreto-legge 2 giugno 1946, n. 480, e L. 5 miliardi per "Fondo per l'acquisto delle merci da esportare verso i Paesi alleati, per le lavorazioni in commissione per conto dei Governi alleati e per le relative spese commerciali" ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 586.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addì 25 marzo 1948
DE NICOLA
DE GASPERI - DEL VECCHIO EINAUDI
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 marzo 1948
Atti del Governo, registro n. 18, foglio n. 132. - FRASCA
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-25;192#art-2