Art. 3
In vigore dal 15 apr 1948
È autorizzata l'inscrizione delle seguenti somme nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1947-48:
L. 2.000.000.000 per spese relative a servizi e prestazioni dell'Esercito dipendenti dalla guerra;
L. 4.000.000.000 per ripristino e adattamento di immobili danneggiati dalla guerra;
L. 100.000.000 per il miglioramento dell'efficienza bellica delle Piazze marittime, difese costiere, ecc.;
L. 300.000.000 per lavori portuali per miglioramento delle Piazze marittime e delle basi navali;
L. 2.000.000.000 per spese relative a servizi e prestazioni della Marina militare dipendenti dalla guerra;
L. 600.000.000 per spese di gestione, del naviglio noleggiato o requisito;
L. 300.000.000 per il recupero di navi mercantili affondate nei porti;
L. 900.000.000 per spese relative a servizi e prestazioni dell'Aeronautica militare dipendenti dalla guerra;
L. 4.000.000.000 per assegni o indennità dovute ai militari dell'Esercito che rimpatriano dalla prigionia;
L. 1.500.000.000 per spese di spedalità, di viaggio e varie inerenti al rimpatrio di militari dell'Esercito dalla prigionia;
L. 3.550.000.000 per spese relative alla bonifica dei depositi di munizioni e scaricamento dei proiettili - Spese per il funzionamento delle scuole per sminatori - Spese per il personale, i lavori e l'organizzazione della bonifica dei campi minati e del territorio nazionale dagli ordigni esplosivi;
L. 300.000.000 per assegni e indennità varie ai militari della Marina che rientrano dalla prigionia;
L. 20.000.000 per spese di viaggio e varie inerenti al rimpatrio di militari della Marina dalla prigionia:
L. 300.000.000 per spese di assegni e indennità varie ai militari dell'Aeronautica che rientrano dalla prigionia;
L. 10.000.000 per spese di viaggio e varie inerenti al rimpatrio di militari dell'Aeronautica dalla prigionia.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addì 25 marzo 1948
DE NICOLA
DE GASPERI - DEL VECCHIO - EINAUDI
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 marzo 1948
Atti del Governo, registro n. 18, foglio n. 135. - FRASCA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-25;189#art-3