Art. 2

In vigore dal 15 apr 1948
L'Amministrazione dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate e a far pagare le spese relative all'esercizio finanziario dal 1 luglio 1947 al 30 giugno 1948, ai termini del regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1920, n. 597, in conformità dello stato di previsione allegato al presente decreto (Appendice n. 1).
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Art. 2 Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e telecomunicazioni per l'esercizio finanziario 1947-48. — Testo vigente | Portale Normativo