Art. 3

In vigore dal 15 apr 1948
Le entrate e le spese del Fondo generale del Corpo degli agenti di custodia degli Istituti di prevenzione e di pena per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1947 al 30 giugno 1948, sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi al presente decreto (Tabelle D ed E). Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 25 marzo 1948 DE NICOLA DE GASPERI - DEL VECCHIO - EINAUDI Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 31 marzo 1948 Atti del Governo, registro n. 18, foglio n. 133 - FRASCA
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-25;180#art-3

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