Art. 2
In vigore dal 15 apr 1948
L'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a provvedere allo smaltimento dei generi dei monopoli medesimi secondo le tariffe vigenti, nonché a far pagare le spese per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1947 al 30 giugno 1948, ai termini del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, in conformità del bilancio di previsione allegato al presente decreto. (Appendice n. 1).
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-25;179#art-2