Art. 4

In vigore dal 19 mag 1948
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 24 marzo 1948 DE NICOLA DE GASPERI - TUPINI - DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1948 Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 71. - FRASCA
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-24;471#art-4

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Art. 4 Variazioni di bilancio in applicazione dei decreti legislativi 5 luglio 1945, n. 429 e 29 ottobre 1947, n. 1354, riguardanti l'impianto dei cimiteri destinati all'inumazione dei militari delle Forze armate delle Nazioni Unite caduti in territorio italiano. — Testo vigente | Portale Normativo