Art. 1
In vigore dal 3 giu 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per il tesoro;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 4 marzo 1948:
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A modifica delle disposizioni del terzo comma dell'art. 10 della legge 16 giugno 1940, n. 721, i vincitori dei concorsi per titoli banditi in applicazione della legge suddetta, con decreti Ministeriali 10 gennaio 1941, per l'ammissione nei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno di ottanta vicesegretari in prova, di sessantacinque viceragionieri in prova e di settanta alunni d'ordine in prova, sono collocati in ruolo secondo l'ordine delle graduatorie formate dalle relative Commissioni giudicatrici.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-22;566#art-1