Art. 1
In vigore dal 2 ago 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per l'interno;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 17 marzo 1948:
Articolo unico.
I comuni di Banzi, di Genzano di Lucania e di Palazzo San Gervasio, facenti parte della provincia di Potenza, si intendono, a tutti gli effetti di legge, avere conservato la loro precedente appartenenza alla provincia di Matera fino alla data del 7 gennaio 1945.
Il presente decreto entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addì 22 marzo 1948
DE NICOLA
DE GASPERI - SCELBA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1948
Atti del Governo, registro n. 22, foglio n. 190. - FRASCA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-22;1009#art-1