Art. 2

In vigore dal 18 giu 1948
Gli ordini di accreditamento emessi per l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica e di sistemazione idraulico-forestale di bacini montani, nonché per l'esecuzione di lavori di ripristino di opere pubbliche di bonifica distrutte o danneggiate dalla guerra, rimasti in tutto od in parte inestinti alla fine dell'esercizio, possono essere trasportati integralmente o per la parte inestinta all'esercizio successivo.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-20;700#art-2

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