Art. 1

In vigore dal 27 giu 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma, primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per le poste e le telecomunicazioni, per i trasporti e per le finanze; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 21 febbraio 1948: . Il limite del 55 per cento di cui al secondo comma dell' del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 luglio 1947, n. 1071, deve intendersi modificato in quello del 65 per cento con decorrenza dal 1 gennaio 1947. Per le visitatrici doganali il Ministro per il tesoro ha facoltà di stabilire limiti di conversione in valuta locale inferiori a quelli consentiti per gli altri personali.
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