Art. 3

In vigore dal 21 mag 1948
Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 20 marzo 1948 DE NICOLA DE GASPERI - DEL VECCHIO - GRASSI - SCELBA - PELLA - FACCHINETTI Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1948 Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 78. - FRASCA
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-20;478#art-3

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Art. 3 Agevolazioni nell'esame e nella definizione delle domande di pensione o di assegno di guerra. — Testo vigente | Portale Normativo