Art. 1
In vigore dal 29 mag 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio e per l'industria e il commercio;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 4 marzo 1948:
Articolo unico.
La validità del regio decreto-legge 7 maggio 1925, n. 715, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, concernente la concessione della franchigia doganale per i macchinari e per i materiali destinati alle ricerche e coltivazioni petrolifere, che non possono essere forniti dall'industria nazionale, già prorogata fino al 31 dicembre 1938 col regio decreto-legge 11 luglio 1935, n. 1519, convertito nella legge 16 gennaio 1936, n. 234, e successivamente prorogata fino al 31 dicembre 1943 col regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1458, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 258, è prorogata, ancora fino al 31 dicembre 1953, con effetto dal 1 gennaio 1944.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addì 19 marzo 1948
DE NICOLA
DE GASPERI - PELLA - EINAUDI - TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1948
Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 13. - FRASCA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-19;434#art-1