Art. 1

In vigore dal 10 apr 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visti gli articoli 81 e 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 16 marzo 1948; . È autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1947-48 (Rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri - Sottorubrica Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica) della somma di lire quattrocentocinquantamilioni per le spese relative alla profilassi contro il colera. Il nuovo onere viene fronteggiato con il contributo di uguale ammontare assegnato per le finalità di cui sopra dal Comitato misto per il reimpiego dei fondi A.U.S.A. e già versato al bilancio dell'entrata per l'esercizio suddetto.
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Art. 1 Iscrizione nel bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1947-48, della somma di lire quattrocentocinquantamilioni per la profilassi contro il colera. — Testo vigente | Portale Normativo