Art. 2
In vigore dal 7 giu 1948
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto conformemente a quanto stabilito nell'art. 23, n. 2, dell'Accordo di cui all'articolo precedente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addì 18 marzo 1948
DE NICOLA
DE GASPERI - SFORZA - SCELBA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1958
Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 58. - FRASCA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-18;604#art-2