Art. 5

In vigore dal 22 mag 1948
Le promozioni nel ruolo transitorio di gruppo B si effettuano con le stesse norme in vigore per il ruolo dei ragionieri, cassieri, direttori d'ufficio, geometri ed assimilati. Tuttavia non possono essere promossi al grado superiore quei funzionari che non abbiano nel grado rivestito una anzianità almeno pari a quella posseduta nel grado stesso dal meno anziano dei funzionari del ruolo di gruppo B di cui alla legge 18 aprile 1940, n. 288, che venga, o sia stato nell'ultimo scrutinio, promosso al grado superiore. I posti che si renderanno vacanti nel ruolo transitorio di gruppo B saranno soppressi a cominciare dal grado meno elevato e saranno contemporaneamente portati in aumento nel ruolo di gruppo B di cui alla succitata legge, prima nel grado iniziale fino a raggiungere la proporzione di posti attualmente risultante per detto grado e successivamente, con lo stesso procedimento, per gli altri gradi fino al 7° incluso.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-18;376#art-5

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