Art. 2

In vigore dal 20 apr 1948
Per le anticipazioni di cui al precedente articolo è autorizzata l'assegnazione, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio 1947-48, di un ulteriore fondo di lire dieci miliardi.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-18;280#art-2

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