Art. 2
In vigore dal 23 giu 1948
La lettera c) del primo comma dell'art. 11 dello stesso decreto legislativo è sostituita dai seguenti commi:
"Le disposizioni del presente decreto possono, invece, essere applicati ai sottufficiali per i quali sia tuttora pendente il giudizio di epurazione, ed essi, ai fini del collocamento a riposo o della dispensa dal servizio di autorità, sono valutati, indipendentemente dagli addebiti contemplati dalle vigenti norme sull'epurazione, sulla base dell'affidamento dato di percorrere in modo particolarmente distinto l'ulteriore carriera; ovvero, se abbiano già conseguito il grado finale della carriera, di disimpegnare in modo particolarmente distinto l'ulteriore servizio.
Il collocamento a riposo e la dispensa dal servizio, adottati ai sensi del presente decreto, non estinguono il procedimento di epurazione, che segue il suo corso come se non fosse cessato il rapporto di impiego.
Qualora detto procedimento si concluda con giudizio sfavorevole, il collocamento a riposo o la dispensa dal servizio di cui sopra dovranno essere sostituiti dal provvedimento di stato relativo a tale giudizio".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addì 17 marzo 1948
DE NICOLA
DE GASPERI - FACCHINETTI - DEL VECCHIO
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1 giugno 1948
Atti del Governo, registro n. 21, foglio n. 10. - FRASCA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-17;605#art-2