Art. 1

In vigore dal 25 apr 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro e col Ministro per il bilancio; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 4 marzo 1948; . L'autorizzazione di spesa di 10 miliardi di lire di cui all' della legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio 1947-48, modificata dall'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1947, n. 1232, è ridotta di 200 milioni di lire. L'autorizzazione di spesa per la concessione dei contributi previsti dall' del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 luglio 1946, n. 31 e successive modificazioni, e aumentata di 200 milioni di lire.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-17;319#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Autorizzazioni di spesa per la concessione di contributi per la ripresa dell'efficienza produttiva delle aziende agricole. — Testo vigente | Portale Normativo