Art. 32
AbrogatoIn vigore dal 29 feb 2004
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 6 FEBBRAIO 2004, N. 36
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addì 12 marzo 1948
DE NICOLA
DE GASPERI - SEGNI - DEL VECCHIO - SCELBA - FACCHINETTI - GRASSI
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1948
Atti del Governo, registro n. 22, foglio n. 29. - FRASCA
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-12;804#art-32