Art. 1
In vigore dal 1 feb 1953
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, e per i lavori pubblici;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 21 febbraio 1948:
Articolo unico.
È prorogata al 31 dicembre 1955, l'efficacia delle disposizioni della legge 16 giugno 1938, n. 1122, concernente provvedimenti per la sistemazione dei compendi delle Aziende patrimoniali del demanio dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addì 12 marzo 1948
DE NICOLA
DE GASPERI - PELLA - GRASSI - TUPINI Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1948
Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 189. - FRASCA
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-12;367#art-1