Art. 2

In vigore dal 22 apr 1948
Il nuovo organico del comune di Ruda e quello del comune di Villa Vicentina, saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa. Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni suddetti anteriormente all'entrata, in vigore del regio decreto 1 marzo 1928, n. 539. Al personale già in servizio presso il comune di Ruda, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-11;287#art-2

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Art. 2 Ricostituzione del comune di Villa Vicentina (Udine). — Testo vigente | Portale Normativo