Art. 2

In vigore dal 22 apr 1948
I nuovi organici dei comuni di Bracca e di Costa, Serina e quello del comune di Algua di Costa Serina, saranno stabiliti dai Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa. Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni suddetti anteriormente alla loro fusione. Al personale già in servizio presso i comuni di Bracca e di Costa Serina che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica, e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-11;286#art-2

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Art. 2 Ricostituzione del comuni di Bracca e di Costa Serina (Bergamo). — Testo vigente | Portale Normativo