Art. 2
In vigore dal 22 apr 1948
Gli organici dei ricostituiti comuni di Veleso e Zelbio, saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.
Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai menzionati Comuni anteriormente alla loro fusione.
Al personale già in servizio presso il comune di Veleso-Zelbio, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica a trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-11;285#art-2