Art. 2

In vigore dal 22 apr 1948
Gli organici dei ricostituiti comuni di Veleso e Zelbio, saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa. Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai menzionati Comuni anteriormente alla loro fusione. Al personale già in servizio presso il comune di Veleso-Zelbio, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica a trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-11;285#art-2

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Art. 2 Ricostituzione dei comuni di Veleso e Zelbio (Como). — Testo vigente | Portale Normativo