Art. 9 ter
In vigore dal 16 mar 2011
1. Fatte salve le disposizioni della legge penale, incorre nella perdita dell'onorificenza l'insignito che se ne rende indegno. La revoca è pronunziata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro degli affari esteri, sentito il Consiglio di cui all'.
2. La proposta di revoca dell'onorificenza è comunicata all'interessato affinché, entro il termine di decadenza di trenta giorni, presenti per iscritto le difese da sottoporre alla valutazione del Consiglio di cui all', che esprime il proprio parere definitivo nei successivi sessanta giorni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-09;812#art-9-ter