Art. 2

In vigore dal 19 mag 1948
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'esecuzione degli Accordi.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-09;470#art-2

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Art. 2 Accordi di carattere economico tra l'Italia e il Portogallo, stipulati in Lisbona il 14 ottobre 1947. — Testo vigente | Portale Normativo