Art. 1
In vigore dal 8 set 1951
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, d'intesa, col Ministro per il tesoro;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 12 febbraio 1948;
Articolo unico.
Sino a quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere concessi ai militari della Guardia di finanza, secondo le norme vigenti per il tempo di guerra, promozioni, avanzamenti e trasferimenti per merito di guerra, per fatti d'arme compiuti durante la guerra 1940-45.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addì 9 marzo 1948
DE NICOLA
DE GASPERI - PELLA - DEL VECCHIO
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1948
Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 37. - FRASCA
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-09;444#art-1