Art. 3

In vigore dal 1 mag 1948
La concessione della gratifica natalizia di cui al precedente è a carico del proprietario dell'immobile, il quale ha facoltà, per gli immobili locati, di rivalersi sui conduttori del maggiore onere rispetto a quello previsto a tale titolo dalle norme vigenti.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-09;355#art-3

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