Art. 1
In vigore dal 13 mag 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dell'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogo - tenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sentita la Corte dei conti;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro;
PROMULGA
Il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 21 febbraio 1948:
Articolo unico.
Le disposizioni indicate nell', ultimo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 902, sono applicabili fino al 30 giugno 1948, per tutti i lavori e le forniture che il Ministero dell'interno dovrà effettuare, entro la stessa data, per il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addì 7 marzo 1948
DE NICOLA
DE GASPERI - DEL VECCHIO
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 aprile 1948
Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 171. - FRASCA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-07;342#art-1