Art. 3
In vigore dal 2 giu 1948
Gli accordi di cui alle lettere a), b), c), d) entrano in vigore nei modi e nei termini stabiliti negli scambi di Note effettuati in data 17 aprile 1947.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addì 6 marzo 1948
DE NICOLA
DE GASPERI - SFORZA - DEL VECCHIO - MERZAGORA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1948
Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 169. - FRASCA
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-06;466#art-3